scissione non rientra nell'elenco
dell'art. 2643, e (forse) non va trascritto
Not. Giovanni De Marchi
La scissione
comporta "trasferimento" dei beni?
Mi spiego: la Alfa
SpA e la Beta SpA (interamente posseduta dalla Alfa SpA) redigono un progetto
di scissione in cui si prevede che gran parte del patrimonio della Alfa entri
nel patrimonio della Beta (già costituita, ovviamente).
Tra i beni, ahimè, ci sono tutti
gli immobili della Alfa fatta eccezione per 2 o 3 specificamente individuati
(gli altri sono individuati residualmente). Dico "ahimè" perché si
tratta di una società che gestisce l'acqua di 200 comuni, e i beni
immobili consistono in svariate migliaia di terreni, pozzi, ecc., che
neanche la scindenda Alfa è in grado di elencare e descrivere (figuriamoci poi
di ottenere i relativi certificati di destinazione urbanistica!). Anzi, non
sanno neanche tanto bene se i terreni su cui hanno i vari pozzi siano loro, o
abbiano delle servitù, o cos'altro (il tutto si perde nella notte dei tempi).
Ma la scissione è
necessariamente da trascrivere?
I problemi,
evidentemente, per me sarebbero insormontabili.
Not.
Andrea Cimino
L'atto di
scissione (come quello di fusione o di trasformazione) non va trascritto.
L'art. 2650, c.c.
(continuità delle trascrizioni) dice che "nei casi in cui, per le
disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a
trascrizione......." e l'atto di scissione non rientra nell'elenco di atti
contenuto nell'art. 2643 c.c.
Not. Riccardo Ricciardi
Ho visto scissioni
con tanti immobili come dici tu regolarmente trascritte.
Quanto ai problemi
sulla natura della scissione è meglio essere prudenti.
Not. Giovanni De Marchi
Concordo sul fatto
che l'applicazione della L. 47/85 è "prudenziale". Ragionandoci su,
anzi, la natura di "atto di mera organizzazione societaria" della
scissione non è così campata per aria, anzi.
Il mio problema è
che non si sa quali e quanti siano le migliaia di immobili in oggetto!
Quindi con ogni
probabilità non potrò elencarli e conseguentemente trascrivere l'atto.